Bollo e-fatture I Trim: pagamento entro 3 giugno

Entro il 3 giugno occorre pagare l'imposta di bollo per le e-fatture relative al I trimestre 2025.

La scadenza ordinaria cade il 31 maggio, ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di chiusure del trimestre di riferimento, che essendo di sabato, con anche le festività dei primi di giugno, fa slittare il termine al primo giorno lavorativo utile.

Ricordiamo che se l’ammontare del bollo dovuto per il primo trimestre solare dell’anno non supera l’importo di 5.000 euro, il contribuente, al posto della scadenza del 3 giugno, può procedere al pagamento entro il 30 settembre e cioè entro la scadenza di versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre.

Inoltre se l’importo del bollo dovuto sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta per i primi due trimestri può essere effettuato entro il 30 novembre, ossia entro il termine di versamento per il terzo trimestre solare.

Ricordiamo le regole generali.

Bollo e-fatture: entro il 3 giugno si paga il I trimestre

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

L’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione del modello F24 secondo le scadenze prestabilite.

L’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (elenco B).

I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.

Relativamente al pagamento, in generale, sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B,  l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

Il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014 e per il I trimestre 2025, entro il 3 giugno, cadendo quest'anno il 31 maggio, scadenza ordinaria, di sabato.

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