Maxisanzioni lavoro nero 2024: aumenti confermati

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del  decreto legge 192024 detto PNRR bis all'interno della nuova stretta per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, è previsto un nuovo aumento delle sanzioni  in materia  di lavoro irregolare. La conversione del decreto in legge n. 56/2024, , pubblicata il 29 aprile in GU  non ha modificato la novità.

Si ricorda che la prima formulazione della norma  risale al Dl 12/2002, aggiornata poi con il Jobs act 151 2015 e DL 50 2017 ( per il libretto di famiglia e contratto di lavoro occasionale). 

Con la nota 856/2022  del 20 aprile 2022 l'ispettorato aveva  fornito  un vademecum aggiornato QUI IL TESTO COMPLETO  chiarendo  anche l'applicazione nei casi di prestazioni autonome occasionali soggette all'obbligo di comunicazione preventiva  previsto dal DL 146 2021. 

Riepiloghiamo di seguito  le indicazioni generali dell'INL e i nuovi importi 

Maxisanzione lavoro nero: a chi si applica

La "maxisanzione"  riguarda:

  • i datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa,
  •  gli enti pubblici economici, 
  • anche  le persone fisiche  nel caso utilizzino lavoratori impiegati con Libretto di famiglia  per prestazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Maxisanzione: a quanto ammontano – codici tributo

 Fino al primo  marzo 2024  le maxisanzioni amministrative pecuniarie per lavoro irregolare, ovvero per il  datore che occupa personale “in nero”  sono le seguenti 

  • Da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
  • 3.600 / 24.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
  • 7.200 / 43.2000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

Sono inoltre previste maggiorazioni del 20% 

  • in caso di recidiva per le stesse irregolarità nei tre anni precedenti e
  • in caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno 
  •  minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni);
  •  percettori del reddito di cittadinanza.

Dal 2 marzo 2024 , con l'entrata in vigore del DL 19 2024 che modifica l’articolo 1, comma 445, della legge 145/2018,  lettera d), gli importi sono sono aumentati  come segue

  • da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 2.400-14.400); 
  • da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 4.800-28.800); 
  • da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 9.600-57.600).

ATTENZIONE La sanzione non si applica se il datore di lavoro prima dell’ispezione, dell’accertamento o di un’eventuale convocazione per un tentativo di conciliazione, regolarizza spontaneamente, per l’intera sua durata, il rapporto avviato senza la preventiva comunicazione obbligatoria.

Inoltre si puo accedere alla  diffida obbligatoria ed avere la sanzione in misura minima (vedi  ultimo paragrafo per i dettagli)

Resta confermato anche il raddoppio della maggiorazione in caso di recidiva,   nei tre anni precedenti,  cioè se il datore di lavoro è incorso nelle stesse violazioni.

Maxisanzione: quando si applica – esclusioni

L'illecito punito  con maxisanzione  è l'utilizzo di lavoratori subordinati senza laa comunicazione preventiva di assunzione:che, ai sensi dell'art.  9-bis del D.L. n. 510/1996, deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente 

Viene  sottolineato quindi come necessario il requisito  della subordinazione:  previsto dall'art. 2094 c.c.

Sono, pertanto, escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano  nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare, 

In particolare  la maxisanzione non può trovare diretta applicazione per la sola omissione di detta comunicazione

A tale riguardo  l'ispettorato precisa che riguardo la recente novità della comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale, la maxi-sanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali "che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la

prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e  previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione".

ATTENZIONE in caso di  impiego irregolare di personale solitamente retribuito in contanti, sono applicabili :

  • sia la maxi sanzione per lavoro nero, 
  • sia quella per non aver usato sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 913, della legge 205/2017).

Maxisanzione e diffida

La novella del 2015 (art. 22, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 151/2015) ha reintrodotto la diffidabilità  della maxisanzione al fine di promuovere la regolarizzazione dei rapporti sommersi 

Al riguardo, si prevedono  3 ipotesi  per cui assolvendo alla diffida si evita la maxisanzione:

1. regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” per i lavoratori ancora in forza  nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, alle seguenti  condizioni:

a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con:

– contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%;

– contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi. b) mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè  non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale periodo va computato “al netto” del periodo di lavoro prestato in “nero”, il quale andrà comunque regolarizzato. In altri termini, il  contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro “nero” mentre il periodo di 3 mesi utile a  configurare l’adempimento alla diffida andrà “conteggiato” dalla data dell’accesso  ispettivo

2.  regolarizzazione del rapporto per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in nero. In tal caso il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla diffida, dovrà rettificare la data di inizio del rapporto di lavoro, pagare contributi e premi e le sanzioni in misura minima;

3. regolarizzazione dei lavoratori in nero non in forza all'atto dell'accesso ispettivo: non trova applicazione l'obbligo del mantenimento in servizio per almeno tre mesi.

 Il vademecum specifica in dettaglio le modalità di dimostrazione di assolvimento della diffida e altri casi particolari riguardanti le maggiorazioni e i casi di infortunio

Versamento sanzioni per lavoro irregolare: i codici tributo

A seguito dell’introduzione delle maggiorazioni  nel 2018  è stato istituito il nuovo codice tributo “VAET”, che non risulta ad oggi modificato (non si escludono prossimi interventi dall'ispettorato nazionale del lavoro). 

 Pertanto:

1. per il versamento tramite F23 dei maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni  amministrative previsto dalla citata norma è da utilizzare il codice “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1,comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”

2. per effettuare l’iscrizione a ruolo delle sole somme dovute ai sensi dell’art. 1, comma 445 lett. d) ed e) e contraddistinte dal codice tributo VAET si utilizzano i codici:

– 3U56 “Sanzione in materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”;

– 3U57 “Maggiorazione materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”.

per le altre quote relative alle medesime sanzioni si utilizzeranno rispettivamente i  codici:

– per il 741T: 5030 e 5031 per le maggiorazioni;

– per il 79AT: 2Y25 e 2Y26 per le maggiorazioni.