Fatturazione elettronica con nuovi codici dal 2021
TIPO DOCUMENTO | Uno degli elementi obbligatori della predisposizione della fattura elettronica è il tipo documento. I 7 codici attualmente in uso: – TD01 Fattura – TD02 Acconto/Anticipo su fattura – TD03 Acconto/Anticipo su parcella – TD04 Nota di Credito – TD05 Nota di Debito – TD06 Parcella – TD20 Autofattura I nuovi codici Tipodocumento sono diventati 18: – TD01 Fattura – TD02 Acconto/Anticipo su fattura – TD03 Acconto/Anticipo su parcella – TD04 Nota di Credito – TD05 Nota di Debito – TD06 Parcella – TD16 Integrazione fattura reverse charge interno – TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero – TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari – TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 – TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) – TD21 Autofattura per splafonamento – TD22 Estrazione beni da Deposito IVA – TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA – TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) – TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) – TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) – TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
NATURA OPERAZIONE | Quando l’operazione da fatturare non è assoggettata ad imposta, occorre indicare la natura distinguendo tra operazioni fuori campo IVA, non soggette, esenti, non imponibili o assoggettate a regimi particolari. Di seguito il dettaglio relativo alla natura dell’operazione da indicare in fattura, attualmente in vigore. – N1 escluse ex art.15 – N2 non soggette – N3 non imponibili – N4 esenti – N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura – N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) – N7 IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72) Le nuove classificazioni entrano maggiormente nel dettaglio delle operazioni permettendo di distinguere, ad esempio, tra operazioni non imponibili relative ad esportazioni e fatture non imponibili relative a fatture emesse verso esportatori abituali che hanno rilasciato dichiarazione di intento. Si riportano le nuove codifiche: – N1 escluse ex art.15 – N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972 – N2.2 non soggette – altri casi – N3.1 non imponibili – esportazioni – N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie – N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino – N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione – N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento – N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond N4 esenti N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura – N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero – N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro – N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile – N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati – N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari – N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici – N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi – N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico – N6.9 inversione contabile – altri casi – N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72) |
ESEMPIO OPERAZIONI NON IMPONIBILI | – N3.2 per le cessioni intracomunitarie di beni definite come operazioni non imponibili di cui all’articolo 41, D.L. 331/1993; – N3.1 per le esportazioni quali operazioni non imponibili articolo 8, primo comma, lettere a) e b) DPR 633/1972; – N3.5 per le cessioni ad esportatori abituali che hanno presentato la dichiarazione di intento, quali operazioni non imponibili articolo 8, primo comma, lettera c) DPR 633/1972. |
NUOVI MESSAGGI DI ERRORE | TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20, non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario quindi con riferimento a: Integrazione fattura per reverse charge interno;Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93). Il tipo documento “autofattura per splafonamento” ossia (TD21) non ammette l’indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario. TD17, TD18 e TD19 non ammette l’indicazione in fattura di un cedente italiano per: Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72. |
TIPO RITENUTA | Altra integrazione riguarda i codici delle ritenute d’acconto. Finora nel campo “tipo ritenuta” era possibile inserire solo i codici: – RT01 (ritenute persone fisiche) – RT02 (ritenute persone giuridiche). Con il nuovo tracciato invece sono stati inseriti questi altri codici: – RT03 contributo INPS – RT04 contributo ENASARCO – RT05 contributo ENPAM – RT06 Altro contributo previdenziale |