Fatturazione elettronica con nuovi codici dal 2021

TIPO DOCUMENTO  Uno degli elementi obbligatori della predisposizione della fattura elettronica è il tipo documento.
I 7 codici attualmente in uso:
TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD20 Autofattura

I nuovi codici Tipodocumento sono diventati 18:
– TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
NATURA OPERAZIONE  Quando l’operazione da fatturare non è assoggettata ad imposta, occorre indicare la natura distinguendo tra operazioni fuori campo IVA, non soggette, esenti, non imponibili o assoggettate a regimi particolari. Di seguito il dettaglio relativo alla natura dell’operazione da indicare in fattura, attualmente in vigore.
– N1 escluse ex art.15
N2 non soggette
N3 non imponibili
N4 esenti
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7 IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

Le nuove classificazioni entrano maggiormente nel dettaglio delle operazioni permettendo di distinguere, ad esempio, tra operazioni non imponibili relative ad esportazioni e fatture non imponibili relative a fatture emesse verso esportatori abituali che hanno rilasciato dichiarazione di intento. Si riportano le nuove codifiche:
N1 escluse ex art.15
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972
N2.2 non soggette – altri casi
N3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond N4 esenti N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile – N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari – N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)
ESEMPIO OPERAZIONI NON IMPONIBILIN3.2 per le cessioni intracomunitarie di beni definite come operazioni non imponibili di cui all’articolo 41, D.L. 331/1993;
N3.1 per le esportazioni quali operazioni non imponibili articolo 8, primo comma, lettere a) e b) DPR 633/1972;
N3.5 per le cessioni ad esportatori abituali che hanno presentato la dichiarazione di intento, quali operazioni non imponibili articolo 8, primo comma, lettera c) DPR 633/1972.
NUOVI MESSAGGI DI ERRORETD16, TD17, TD18, TD19 e TD20, non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario quindi con riferimento a: Integrazione fattura per reverse charge interno;Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93).   Il tipo documento “autofattura per splafonamento” ossia (TD21) non ammette l’indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario.   TD17, TD18 e TD19 non ammette l’indicazione in fattura di un cedente italiano per: Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.
TIPO RITENUTAAltra integrazione riguarda i codici delle ritenute d’acconto. Finora nel campo “tipo ritenuta” era possibile inserire solo i codici:
RT01 (ritenute persone fisiche)
RT02 (ritenute persone giuridiche).
Con il nuovo tracciato invece sono stati inseriti questi altri codici:
RT03 contributo INPS
RT04 contributo ENASARCO
RT05 contributo ENPAM
RT06 Altro contributo previdenziale